Imu e Tasi 2015, la proceduta di calcolo

Torna puntuale uno degli appuntamenti tra i più odiati dai romani. A Roma, martedì 16 giugno 2015, scade la prima rata di Imu e Tasi. Per quest’anno, sono confermate le aliquote previste dalla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 35 del 21/07/2014 e dalla delibera n. 38 del 23/07/2014. Di seguito, ecco tutte le informazioni utili per pagare e calcolare Imu e Tasi, come spiegato dal sito ufficiale del Comune di Roma.

Programma di calcolo per IMU 2015

Programma di calcolo per TASI 2015

IMU
• 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8 e A9 con una detrazione pari a euro 200 annui;

• 6,8 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER con una detrazione pari a euro 200 annui;

• 7,6 per mille:
per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
per i teatri e le sale cinematografiche;
per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
per le unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” e nell’albo dei “Negozi Storici di eccellenza” di Roma Capitale;
per le unità adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001,n. 170.
In quest’ultimo caso è necessario, entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota, presentare la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.
• 10,6 per mille per tutti gli altri immobili (compresi i terreni agricoli).

Non versano l’IMU le seguenti tipologie di immobili: abitazioni principali e relative pertinenze non classificate come A1, A8 e A9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008); la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo).

L’abitazione posseduta nel territorio nazionale (una sola unità immobiliare) da  cittadini italiani iscritti all’AIRE, già pensionati nei paesi di residenza.

Modalità di pagamento e codici tributo
Il pagamento dell’IMU può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
– Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);
– Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);
– Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);
– Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato).
In caso di D8 (solo per le autorimesse pubbliche) agevolate l’importo va versato esclusivamente allo Stato utilizzando il codice tributo 3925;
– Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale);

Il codice Comune per Roma è H501

TASI
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare; quindi, entro il 16 giugno sono tenuti al pagamento pro quota (20 % secondo quanto deliberato da Roma Capitale) anche gli inquilini, i comodatari e chiunque detenga a qualsiasi titolo un immobile. In questi casi le abitazioni, non possono essere considerate abitazione principale e pertanto applicano l’aliquota dell’0,8 per mille. La stessa regola si applica anche ad immobili diversi quali, negozi, botteghe, studi privati, ecc.
Le aliquote da applicare sono:

• 2,5 per mille per:
Abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)
Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti detrazioni dell’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Attenzione: per il calcolo della detrazione spettante vanno sommate la rendite catastali dell’abitazione con quelle delle eventuali pertinenze.
110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

Nota bene: per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, TASI e  TARI sono applicate per ciascun anno nella misura ridotta di due terzi.

• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.

Si rammenta che in caso di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER) e per gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune. l’aliquota da applicare è lo 0,8 per mille.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, il valore del 20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.